Procedure sanzionatorie per i crediti inesistenti che derivano da infedele dichiarazione
Il credito inesistente derivante da operazioni che hanno determinato l’irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione ed illegittima detrazione - con recupero del relativo importo – non possono dar luogo ad ulteriori sanzioni in caso di successivo utilizzo del credito in compensazione; a precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 36/E dell’8 maggio 2018. La fattispecie è appunto relativa alla compensazione di crediti inesistenti che nascono in seguito ad operazioni già oggetto di contestazione per infedeltà e per le quali il contribuente istante si chiedeva se questa situazione fosse ulteriormente contestabile da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’AE precisa preliminarmente l’evoluzione legislativa e in particolare che con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, è stata introdotta, all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, una definizione normativa di credito inesistente - da cui,