Procedure sanzionatorie per i crediti inesistenti che derivano da infedele dichiarazione


Il credito inesistente derivante da operazioni che hanno determinato l’irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione ed illegittima detrazione - con recupero del relativo importo – non possono dar luogo ad ulteriori sanzioni in caso di successivo utilizzo del credito in compensazione; a precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 36/E dell’8 maggio 2018.

La fattispecie è appunto relativa alla compensazione di crediti inesistenti che nascono in seguito ad operazioni già oggetto di contestazione per infedeltà e per le quali il contribuente istante si chiedeva se questa situazione fosse ulteriormente contestabile da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’AE precisa preliminarmente l’evoluzione legislativa e in particolare che con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, è stata introdotta, all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, una definizione normativa di credito inesistente - da cui, a contrario, far derivare la definizione di credito non spettante - e uno specifico regime sanzionatorio nell’ambito della disposizione dedicata agli omessi versamenti.

Quindi, attualmente si definisce inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui violazione non è rinvenibile in sede di controlli automatizzati ex artt. 36bis e 36ter del DPR 600/73 e ex art. 54 del DPR 633/72.

Il fatto che la norma fa riferimento, oltre che all’evento generatore del credito, alla circostanza che l’uso del credito non possa essere rintracciato con le normali operazioni automatiche di riscontro delle dichiarazioni, è dovuta all’intenzione di evitare di sanzionare in modo più punitivo una condotta meno lesiva degli interessi erariali. In sostanza, si vuole colpire più severamente il comportamento fraudolento di chi si beneficia di un credito che nasce da particolari artifici contabili e documentali, artifici che possono essere messi in luce solo durante operazioni di verifica e accertamento.

Riguardo alle modalità di recupero di detti crediti l’AE precisa che la prassi non può essere altra che quella di notificare un apposito atto di recupero.

Diverso è il caso, invece, in cui il credito viene esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato si dovrà contestare, negli ordinari termini, la sanzione per infedele dichiarazione; sanzione che il D.Lgs 2015 numero 158 ha appesantito qualora emergano evidenze che siano state utilizzate false fatture o altre condotte simulatorie o fraudolente; questa sanzione assorbe sia quella per il mancato versamento che quella per l’indebita compensazione.

L’AE conclude sostenendo che, viste le disposizioni vigenti, non si debba procedere a sanzionare l’utilizzo del credito inesistente in compensazione, qualora oltre ad avere effettuato il recupero delle somme sia stata irrogata la sanzione per infedele dichiarazione ed illegittima detrazione.

Diversamente si finirebbe col punire la stessa violazione prima con la sanzione per le fatture inesistenti o le altre condotte artificiose e poi con la contestazione della non legittima compensazione. Fermo sempre il recupero delle somme dovute.

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