Equity crowdfunding e PMI: apertura alle società a responsabilità limitata

La Consob con due recenti delibere ha esteso anche alle PMI in forma di Srl, la possibilità di ricorrere al crowdfunding di capitale attraverso portali su internet.
L’Italia è stato il primo paese al mondo a dotarsi di una regolamentazione normativa sul crowdfunding con il D.L. n. 179 del 2012 (c.d. Decreto Crescita bis) e con il regolamento Consob con la delibera n. 18592 del 2013.
In origine, questo tipo di finanziamento è stato pensato per le startup innovative e poi esteso alle PMI-innovative e infine a tutte le PMI organizzate in forma di Spa con la legge 232 del 2016 (c.d. Legge di bilancio 2017). Ora, grazie all’art.57 della Legge 50 del 2017, anche le PMI in forma di Srl possono collocare presso il pubblico le proprie quote di capitale, superando il divieto posto dall’art. 2468 del c.c.
Le ulteriori novità per le società a responsabilità limitata introdotte con questo articolo sono:
- la possibilità di creare categorie di quote di partecipazione al capitale sociale fornite di diritti diversi, vale a dire attribuire diritti sociali in misura non proporzionale alla entità della quota di partecipazione, o ancora attribuire ai titolari delle quote particolari diritti amministrativi;
- l’eliminazione del divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni (art. 2474 c.c.) se le stesse sono compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo prestatori di opera e servizi anche professionali.
A seguito del recepimento della Direttiva 2014/65/UE, attuata con il D.Lgs. 129 del 2017, la Consob apporta nuove modifiche all’originario regolamento emanato (n. 18592/2013), attraverso le delibere n. 20204 del 29 novembre 2017 e n. 20264 del 17 gennaio 2018. Le principali novità introdotte per le società che intendano ricorrere a questa forma di finanziamento sono:
- l’obbligo di inserire, nel proprio statuto o atto costitutivo, il diritto di recesso o di co-vendita delle proprie partecipazioni in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali e la comunicazione alla società, nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet della società;
- la modifica del comma 2 dell’art 24 (“Condizioni relative alle offerte sul portale”), attraverso l’introduzione del comma 2-ter, che riduce la soglia percentuale (dal 5% al 3%) di obbligo di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte di investitori qualificati (investitori professionali, fondazioni bancarie, incubatori di start-up innovative o investitori a supporto di PMI aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari);
- l’inserimento nell’Allegato 3 (“Informazione sulla singola offerta”) degli artt. 6 e 7, i quali prevedono l’inserimento nel documento d’offerta della descrizione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e dell’art. 8 , il quale prevede l’inserimento delle informazioni sui consulenti legali e finanziari di cui si è avvalso l’offerente;
- l’introduzione dell’art. 20-bis (“Procedure per la segnalazione delle violazioni”) per gestire le procedure di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing), precisandone solo i requisiti minimi e lasciando agli operatori piena autonomia circa soluzioni tecniche ed organizzative.
Grazie a queste novità e alla continua revisione della normativa relativa all’equity crowdfunding le imprese, soprattutto le PMI, avranno la possibilità di aprirsi ad un sistema di finanziamento innovativo e basato solo sulla qualità del business plan della propria azienda riducendo il ricorso all’indebitamento bancario.

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