Sì alla deducibilità del TFM purché sia congruo e ragionevole.

La deducibilità del Trattamento di Fine Mandato per gli amministratori, è stato e continua ad essere oggetto di ampio dibattito tra la dottrina e l’Agenzia delle Entrate. Preliminarmente, occorre sottolineare che allo stato attuale non vi è una norma specifica che regoli il trattamento fiscale del TFM. Difatti, la deducibilità degli accantonamenti per i TFM degli amministratori è equiparata a quella prevista per gli accantonamenti destinati al TFR (relativo ai rapporti di lavoro dipendente) ex art. 105, comma 4 del TUIR. Tale articolo sembrerebbe estendere la deducibilità delle quote accantonate al TFM secondo il principio di competenza. Differente parrebbe essere, invece, l’approccio dell’Agenzia delle Entrate, la quale, invece precisa che gli accantonamenti al fondo TFM hanno rilevanza fiscale secondo il criterio di cassa (salvo che per i rapporti aventi data certa).
Recentemente la Ctr di Milanocon la sentenza n. 5280 del 3 dicembre 2018, è intervenuta sul criterio di determinazione del Tfm; la fattispecie, nello specifico, riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento da parte di una Società di capitali in cui l’Agenzia delle Entrate richiamava a tassazione un maggiore IRES in virtù del disconoscimento, seppure parziale, della deduzione degli accantonamenti al fondo TFM, applicando ai medesimi la stessa disciplina prevista per le quote accantonate al fondo TFR. La Ctr accoglieva quindi le ragione del contribuente, sottolineando che:
su tale istituto non esiste una precisa norma che fissi un tetto massimo del Tfm, questo difatti implica che la scelta della somma dovuta agli amministratori per il loro “fine mandato”è una scelta discrezionale dell’assemblea dei soci.
Anche dal punto di vista fiscale vi è una carenza normativa, difatti non c’è ad oggi una specifica norma che pone un limite alla deducibilità degli accantonamenti al fondo TFM;
Riconosce, tuttavia, la sindacabilità da parte degli uffici finanziari del quantum dei compensi da corrispondere agli amministratori, i quali devono comunque rispettare i principi di congruità e ragionevolezza rispetto all’effettiva situazione aziendale.
In definitiva, stante quanto enunciato dalla sentenza n. 5280/18, la deducibilità degli accantonamenti al fondo TFM non è sindacabile qualora quest’ultimo risulti da una delibera assembleare presa nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e congruità e, comunque, non siano eccessivi e sproporzionati rispetto alla realtà specifica dell’azienda.

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