Divieto di detrazione per le erogazioni in denaro agli ETS: scampato pericolo!


Il Decreto Fiscale, letto e approvato al Senato passato successivamente al vaglio della Camera, ha lasciato non pochi dubbi sulla possibilità di detrazione e deduzione per le erogazioni liberali in denaro agli Enti del Terzo Settore prevista dal DLgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L’articolo 83 del suddetto codice ha previsto specifiche detrazioni e deduzioni fiscali per coloro i quali effettuassero erogazioni liberali tracciabili in denaro o in natura a favore di ETS:

-         Detrazione del 30% degli oneri sostenuti fino ad un massimo di €30.000 per periodo d’imposta;

-         Detrazione innalzata al 35% per le erogazioni in denaro a favore delle Organizzazioni di Volontariato (ODV);

-         Importo massimo deducibile dal reddito complessivo netto pari al 10% del reddito complessivo dichiarato

Con l’emendamento, la norma viene privata dell’espressione “in denaro” e dunque sembrerebbe venir meno la possibilità di detrarre le donazioni effettuate per finanziare gli enti no profit, a meno che queste non vengano fatte in natura. Questo intervento di revisione della norma creerebbe non solo profonde problematiche interpretative ma disincentiverebbe le persone fisiche a effettuare donazioni ai suddetti enti, causando così il venir meno della loro principale fonte di finanziamento.

Dopo le iniziali preoccupazioni, sollevate soprattutto da parte del Forum del Terzo Settore, arriva il testo ufficiale e definitivo del Decreto a fare chiarezza e a riportare il sereno: anche le donazioni in denaro saranno detraibili nei limiti già previsti dal Codice Del Terzo Settore e inoltre gli oneri sostenuti per chi ha effettuato erogazioni liberali in natura a favore delle Organizzazioni di Volontariato saranno detraibili al 35%.

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