Concordato con continuità aziendale: stop all’obbligo di versamento iva su note di variazione
L’Agenzia delle Entrate
conferma la non sussistenza dell’obbligo di versamento dell’iva relativa alle
note di variazioni emesse dai creditori in caso di concordato con continuità
aziendale.
I creditori insoddisfatti
alla chiusura del procedimento regolato dall’art. 186 bis L.F. possono ricorrere
all’emissione di note di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 per
poter cercare di recuperare parte del proprio credito vantato nei confronti del
debitore.
Già in passato
l’amministrazione finanziaria con la risoluzione 161/E del 17 ottobre 2001, ha
sottolineato che, trattandosi di una nota di variazione relativa ad un debito
precedente all’avvio della procedura concorsuale, il debitore concordatario non
è obbligato a versare nei confronti dell’erario l’iva relativa all’importo
dovuto al creditore in quanto, se così non fosse, verrebbero meno gli effetti
esdebitatori, previsti dalla legge, proprio per i debiti sorti anteriormente
alla procedura.
Tuttavia, come conferma
l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.8/E del 07 aprile 2017, resta fermo
l’obbligo da parte della società debitrice, di annotare nei registri iva la
variazione in aumento successiva alla nota di variazione emessa dal
cedente/prestatore, ciò al solo scopo di evidenziare la sussistenza del credito
eventualmente esigibile contro il debitore tornato in bonis.
Non è dunque prevista la
rettifica della detrazione dell’imposta nel caso di operazioni totalmente o
parzialmente non pagate, come previsto dall’articolo 185 della Direttiva
2006/112/CE, anche nel caso di concordato con continuità aziendale in quanto
esso è previsto dall’articolo 26 del DPR 633/72 , come causa del “mancato
pagamento in tutto o in parte” dell’importo pattuito, riconoscendo così al
debitore concordatario il diritto alla detrazione dell’imposta ma non il
pagamento della stessa.
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