Concordato con continuità aziendale: stop all’obbligo di versamento iva su note di variazione


L’Agenzia delle Entrate conferma la non sussistenza dell’obbligo di versamento dell’iva relativa alle note di variazioni emesse dai creditori in caso di concordato con continuità aziendale.

I creditori insoddisfatti alla chiusura del procedimento regolato dall’art. 186 bis L.F. possono ricorrere all’emissione di note di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 per poter cercare di recuperare parte del proprio credito vantato nei confronti del debitore.

Già in passato l’amministrazione finanziaria con la risoluzione 161/E del 17 ottobre 2001, ha sottolineato che, trattandosi di una nota di variazione relativa ad un debito precedente all’avvio della procedura concorsuale, il debitore concordatario non è obbligato a versare nei confronti dell’erario l’iva relativa all’importo dovuto al creditore in quanto, se così non fosse, verrebbero meno gli effetti esdebitatori, previsti dalla legge, proprio per i debiti sorti anteriormente alla procedura.

Tuttavia, come conferma l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.8/E del 07 aprile 2017, resta fermo l’obbligo da parte della società debitrice, di annotare nei registri iva la variazione in aumento successiva alla nota di variazione emessa dal cedente/prestatore, ciò al solo scopo di evidenziare la sussistenza del credito eventualmente esigibile contro il debitore tornato in bonis.

Non è dunque prevista la rettifica della detrazione dell’imposta nel caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, come previsto dall’articolo 185 della Direttiva 2006/112/CE, anche nel caso di concordato con continuità aziendale in quanto esso è previsto dall’articolo 26 del DPR 633/72 , come causa del “mancato pagamento in tutto o in parte” dell’importo pattuito, riconoscendo così al debitore concordatario il diritto alla detrazione dell’imposta ma non il pagamento della stessa.

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