La postergazione del rimborso ai soci finanziatori nel fallimento delle S.p.a.: Cass. 16291/2018
La
Cassazione ammette l’applicabilità del principio di postergazione del rimborso
dei finanziamenti da parte dei soci in caso di fallimento, anche alle Società
per azioni
Il
principio, regolato dall’art. 2467 c.c., prescrive che il rimborso dei soci
finanziatori della società a responsabilità
limitata sia, alle condizioni previste dal codice civile, postergato rispetto alla
soddisfazione degli altri creditori; se il rimborso è già stato effettuato
durante l’anno precedente la dichiarazione di fallimento, il socio sarà tenuto
a restituire il denaro rimborsato.
La
sentenza 16291 del 20 giugno scorso chiarisce l’applicabilità della norma anche
ai soci delle società per azioni i quali per entità o qualità di partecipazione
siano assimilabili a quelli di una srl (ristretta base societaria).
Quindi,
ogni qualvolta il socio della società per azioni finanziata sia in grado di
ottenere informazioni idonee ad individuare un eccessivo squilibrio
dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto si dovrà operare in conto
conferimento di capitale e non in conto debito.
Il
socio che sia anche amministratore si presume conosca la situazione finanziaria
della società.
Questa
interpretazione si colloca in una posizione intermedia tra altri due
orientamenti giurisprudenziali: da un lato, l’applicabilità dell’art 2467 c.c.
ad ogni tipo di società di capitali, in quanto principio di ordine generale di
corretto finanziamento dell’impresa sociale, e dall’altro, l’assoluta
inapplicabilità dell’articolo alle società per azioni. La Corte prende le
distanze da quest’ultima interpretazione, mettendo in evidenza come la ratio
del principio di postergazione risieda nella volontà di contrastare il fenomeno
di sottocapitalizzazione, dovuto alla convenienza da parte dei soci di
immettere capitali nella società sotto forma di finanziamento piuttosto che di
capitale, riducendo la propria esposizione al rischio d’impresa.
Non
c’è ragione per non considerare compatibile questa ratio anche con altre forme
societarie diverse dalla S.r.l., valutando anche la prescrizione normativa
dell’art 2497 quinquies c.c., il quale estende l’applicabilità del suddetto
principio ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte
di chi esercita attività di direzione e coordinamento.
L’applicabilità
del principio di postergazione alle società di capitali è dunque ammesso
dovendo comunque valutare in concreto se la società considerata sia, per modeste
dimensioni o per assetto societario, assimilabile ad una S.r.l.
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