La postergazione del rimborso ai soci finanziatori nel fallimento delle S.p.a.: Cass. 16291/2018


La Cassazione ammette l’applicabilità del principio di postergazione del rimborso dei finanziamenti da parte dei soci in caso di fallimento, anche alle Società per azioni
Il principio, regolato dall’art. 2467 c.c., prescrive che il rimborso dei soci finanziatori della società  a responsabilità limitata sia, alle condizioni previste dal codice civile, postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori; se il rimborso è già stato effettuato durante l’anno precedente la dichiarazione di fallimento, il socio sarà tenuto a restituire il denaro rimborsato.
La sentenza 16291 del 20 giugno scorso chiarisce l’applicabilità della norma anche ai soci delle società per azioni i quali per entità o qualità di partecipazione siano assimilabili a quelli di una srl (ristretta base societaria).
Quindi, ogni qualvolta il socio della società per azioni finanziata sia in grado di ottenere informazioni idonee ad individuare un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto si dovrà operare in conto conferimento di capitale e non in conto debito.
Il socio che sia anche amministratore si presume conosca la situazione finanziaria della società.
Questa interpretazione si colloca in una posizione intermedia tra altri due orientamenti giurisprudenziali: da un lato, l’applicabilità dell’art 2467 c.c. ad ogni tipo di società di capitali, in quanto principio di ordine generale di corretto finanziamento dell’impresa sociale, e dall’altro, l’assoluta inapplicabilità dell’articolo alle società per azioni. La Corte prende le distanze da quest’ultima interpretazione, mettendo in evidenza come la ratio del principio di postergazione risieda nella volontà di contrastare il fenomeno di sottocapitalizzazione, dovuto alla convenienza da parte dei soci di immettere capitali nella società sotto forma di finanziamento piuttosto che di capitale, riducendo la propria esposizione al rischio d’impresa.
Non c’è ragione per non considerare compatibile questa ratio anche con altre forme societarie diverse dalla S.r.l., valutando anche la prescrizione normativa dell’art 2497 quinquies c.c., il quale estende l’applicabilità del suddetto principio ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi esercita attività di direzione e coordinamento.
L’applicabilità del principio di postergazione alle società di capitali è dunque ammesso dovendo comunque valutare in concreto se la società considerata sia, per modeste dimensioni o per assetto societario, assimilabile ad una S.r.l.

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