Crisi d’impresa e imposte indirette: ammesse le note di variazione in caso di ragionevole probabilità di mancato incasso del credito
E’ sufficiente la sola
crisi del debitore per permettere il recupero dell’iva relativa al credito non
riscosso. Così la sentenza n 145/2/19 della CTP di Vicenza rivoluziona
l’interpretazione dell’art 26 del DPR 633/72, condividendo la posizione e
l’interpretazione data dalla normativa europea.
L’art 26 del Decreto IVA
permette al cedente del bene o prestatore del servizio di recuperare l’imposta
addebitata in fattura e versata all’Erario nel caso in cui ci sia riduzione o
venir meno dell’ammontare imponibile dovuto a cause specifiche, e dunque il debitore non adempia in
tutto o in parte al suo obbligo nei confronti del prestatore. Il
soggetto attivo in tal caso emetterà una nota di variazione con la quale potrà
rettificare la propria posizione nei confronti dell’Erario, portando in
detrazione una maggior imposta determinandone l’ammontare effettivamente
dovuto.
L’applicazione di questo
articolo è però subordinata a determinate condizioni, espressamente indicate
dal comma 2 dello stesso; il recupero dell’imposta è possibile solo in caso di dichiarazione di nullità, annullamento,
revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in
parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali
rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Dunque, il momento in cui è possibile esercitare la detrazione dell’imposta coincide
o comunque è successivo alla chiusura della procedura concorsuale.
La Corte di Giustizia non la pensa in egual modo infatti, in più
sentenze, ha ribadito la possibilità di esercitare la detrazione d’imposta non
solo nei suddetti casi elencati dall’art 26, ma anche in casi di ragionevole
probabilità del mancato pagamento, anche in caso di crisi del cliente, senza la
presenza di una procedura concorsuale in corso, ma anche solo in caso di
elementi oggettivi che possano portare a ritenere l’incasso del credito di
difficile attuazione.
Grazie a questa nuova interpretazione, se da un lato si prevede maggior
tutela per il fornitore che, in seguito o meno ad una procedura concorsuale,
non riceve un corrispettivo a fronte della prestazione del proprio servizio o
della cessione del proprio bene, dall’altro si cerca di intensificare ancora di
più, attraverso l’individuazione di elementi oggettivi di allerta,
l’individuazione di situazioni potenzialmente critiche per le aziende,
prevedendo un piano di gestione e di risanamento della crisi stessa.
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