E’ sufficiente la sola crisi del debitore per permettere il recupero dell’iva relativa al credito non riscosso. Così la sentenza n 145/2/19 della CTP di Vicenza rivoluziona l’interpretazione dell’art 26 del DPR 633/72, condividendo la posizione e l’interpretazione data dalla normativa europea. L’art 26 del Decreto IVA permette al cedente del bene o prestatore del servizio di recuperare l’imposta addebitata in fattura e versata all’Erario nel caso in cui ci sia riduzione o venir meno dell’ammontare imponibile dovuto a cause specifiche , e dunque il debitore non adempia in tutto o in parte al suo obbligo nei confronti del prestatore. Il soggetto attivo in tal caso emetterà una nota di variazione con la quale potrà rettificare la propria posizione nei confronti dell’Erario, portando in detrazione una maggior imposta determinandone l’ammontare effettivamente dovuto. L’applicazione di questo articolo è però subordinata a determinate condizioni, espressamente indicate dal comma 2 dell...