Prorogata la rivalutazione delle quote di partecipazione in società
La legge 145 del 30 dicembre 2018 pubblicata in GU numero 302 del 31/12/2018 stabilisce
la proroga della possibilità di poter rivalutare
le partecipazioni (ovviamente
quelle relative a società con titoli non quotati nei mercati).
Come sempre siamo di fronte ad una norma
che agevola le quote possedute da persone fisiche al 1.1.2019 e deve riguardare
operazioni che non sono detenute in regime di impresa.
L’agevolazione è concessa, con lo stesso limite dell’estraneità all’attività
imprenditoriale, alle società semplici, alle società e agli enti equiparati di
cui all’articolo 5 del T.U.I.R., agli enti non commerciali e ai soggetti non
residenti che non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Ricordiamo che l’ Agenzia delle Entrate con la
circolare 28/E del 27/3/2008, aveva precisato che possono formare oggetto di rivalutazione
del costo le partecipazioni che risultano intestate a società fiduciarie, con
la limitazione che il fiduciante sia un soggetto agevolabile.
La rivalutazione ha come fine di la
tassazione Irpef e risulta conveniente a coloro che hanno idea di cedere in
futuro partecipazioni che incorporano plusvalenze latenti.
Con la legge di bilancio 2019 il
legislatore, tuttavia, ha reso più onerosa la procedura, prevedendo l’incremento
dell’imposta sostitutiva dovuta.
Ricordiamo che lo scorso anno l’imposta
sostitutiva che doveva essere applicata agli importi emergenti dalla perizia era stabilita nella misura dell’8% e ciò indipendentemente dal tipo
di di partecipazioni posseduta, quindi tanto che si trattasse di quote qualificate
o non qualificate.
La legge 145/2018 ha determinato le
aliquote nel seguente modo:
-
10% per le partecipazioni non qualificate;
-
11% per le partecipazioni qualificate..
Il temine per effettuare il versamento dell’imposta è fissato per
il 1/7/2019 (il 30/6/2019 è
domenica), entro la stessa data del primo luglio dovrà essere redatta e giurata
la perizia di stima.
Il pagamento può, come per glia anni
passati, essere eseguito in un’unica rata o in tre rate di uguale importo.
Condizione per il perfezionamento dell’agevolazione è quello di pagare la prima
o unica rata nel termine previsto. Sul pagamento delle ulteriori due rate
saranno dovuti gli interessi del 3% annuo.
Il tardivo pagamento della prima o unica
rata comporta la decadenza dai benefici di legge e il contribuente dovrà
chiedere il rimborso delle somme pagate.
L’omesso versamento della seconda e
della terza rata non comporterà particolari effetti salvo che le somme non
pagate saranno iscritte a ruolo. E’ possibile ravvedere il pagamento delle
somme non versate e relative alle rate successive alla prima.
Per il pagamento si dovrà utilizzare il
modello F24, l’anno da indicare è quello del 2019 e gli interessi, per le rate
successive, si sommeranno all’importo dell’imposta sostitutiva.
Vale anche per quest’anno la possibilità
di poter compensare in modo orizzontale le somme dovute a titolo di imposta
sostitutiva con eventuali crediti fiscali eventualmente vantati dal
contribuente.
La rivalutazione può essere
effettuata anche da coloro che hanno già rideterminato in passato il valore
della loro partecipazione e che nel frattempo ha subito ulteriori incrementi di
valore.
Sarà, in questo caso, possibile
detrarre dall’imposta dovuta il 1 luglio quanto pagato in passato sulle
precedenti rivoluzioni.
Prevista dalla legge in
commento anche la rivalutazione dei terreni anche in questo caso con l’aliquota
aumentata al 10%.
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