Prorogata la rivalutazione delle quote di partecipazione in società


La legge 145 del 30 dicembre 2018 pubblicata in GU numero 302 del 31/12/2018 stabilisce la proroga della possibilità di poter rivalutare le partecipazioni (ovviamente quelle relative a società con titoli non quotati nei mercati).

Come sempre siamo di fronte ad una norma che agevola le quote possedute da persone fisiche al 1.1.2019 e deve riguardare operazioni che non sono detenute in regime di impresa. L’agevolazione è concessa, con lo stesso limite dell’estraneità all’attività imprenditoriale, alle società semplici, alle società e agli enti equiparati di cui all’articolo 5 del T.U.I.R., agli enti non commerciali e ai soggetti non residenti che non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.  Ricordiamo che l’ Agenzia delle Entrate con la circolare 28/E del 27/3/2008, aveva precisato che possono formare oggetto di rivalutazione del costo le partecipazioni che risultano intestate a società fiduciarie, con la limitazione che il fiduciante sia un soggetto agevolabile.

La rivalutazione ha come fine di la tassazione Irpef e risulta conveniente a coloro che hanno idea di cedere in futuro partecipazioni che incorporano plusvalenze latenti.

Con la legge di bilancio 2019 il legislatore, tuttavia, ha reso più onerosa la procedura, prevedendo l’incremento dell’imposta sostitutiva dovuta.

Ricordiamo che lo scorso anno l’imposta sostitutiva che doveva essere applicata agli importi emergenti dalla perizia era stabilita nella misura dell’8% e ciò indipendentemente dal tipo di di partecipazioni posseduta, quindi tanto che si trattasse di quote qualificate o non qualificate.

La legge 145/2018 ha determinato le aliquote nel seguente modo:

-          10% per le partecipazioni non  qualificate;

-          11% per le partecipazioni qualificate..

Il temine per effettuare il versamento dell’imposta è fissato per il 1/7/2019 (il 30/6/2019 è domenica), entro la stessa data del primo luglio dovrà essere redatta e giurata la perizia di stima.

Il pagamento può, come per glia anni passati, essere eseguito in un’unica rata o in tre rate di uguale importo. Condizione per il perfezionamento dell’agevolazione è quello di pagare la prima o unica rata nel termine previsto. Sul pagamento delle ulteriori due rate saranno dovuti gli interessi del 3% annuo.

Il tardivo pagamento della prima o unica rata comporta la decadenza dai benefici di legge e il contribuente dovrà chiedere il rimborso delle somme pagate.

L’omesso versamento della seconda e della terza rata non comporterà particolari effetti salvo che le somme non pagate saranno iscritte a ruolo. E’ possibile ravvedere il pagamento delle somme non versate e relative alle rate successive alla prima.



 Per il pagamento si dovrà utilizzare il modello F24, l’anno da indicare è quello del 2019 e gli interessi, per le rate successive, si sommeranno all’importo dell’imposta sostitutiva.

Vale anche per quest’anno la possibilità di poter compensare in modo orizzontale le somme dovute a titolo di imposta sostitutiva con eventuali crediti fiscali eventualmente vantati dal contribuente.

La rivalutazione può essere effettuata anche da coloro che hanno già rideterminato in passato il valore della loro partecipazione e che nel frattempo ha subito ulteriori incrementi di valore.

Sarà, in questo caso, possibile detrarre dall’imposta dovuta il 1 luglio quanto pagato in passato sulle precedenti rivoluzioni.

Prevista dalla legge in commento anche la rivalutazione dei terreni anche in questo caso con l’aliquota aumentata al 10%.

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