La definizione dei processi verbali di constatazione.


L’articolo 1 del D.L. 119/2018 prevede la possibilità di definire in modo agevolato i P.V.C. consegnati alla data del 24 ottobre 2018 e per i quali non è stato notificato un avviso di accertamento o non è stato ricevuto un invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 comma 1 D.Lgs. 218/1997.

Il provvedimento numero 17776 dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019 ha chiarito che non è una causa ostativa il fatto di aver ricevuto dopo il 24 ottobre un avviso di accertamento e di averlo impugnato o di aver presentato istanza di accertamento con adesione; il pvc da cui deriva l’atto si potrà comunque definire. Non è altresì ostativo presentare memorie al pvc.

L’ambito oggettivo di applicazione riguarda le seguenti imposte:

. Imposte sui redditi e le relative addizionali;

. Contributi previdenziali e ritenute;

. Imposte sostitutive;

. IRAP;

. IVIE, Imposta sul valore degli immobili all’estero;

. IVAFE, Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero;

. Imposta sul valore aggiunto.

La norma prevede che la definizione avvenga mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il 31 maggio 2019. La definizione deve riguardare tutti i rilievi esposti e comporta l’autoliquidazione in base a dichiarazione dei redditi con il pagamento integrale delle imposte, senza sanzioni e interessi. Il citato provvedimento numero 17776 ha confermato che si può definire un singolo periodo di imposta. Per i periodi di imposta non definiti con l’articolo 1, ci si potrà avvalere del ravvedimento operoso.

Le dichiarazioni integrative (possibili anche in caso di dichiarazioni originarie omesse lo dice la relazione illustrativa) devono riguardare violazioni relative a periodi di imposta per i quali sono ancora aperti i termini per l’accertamento.

Il versamento delle imposte può essere fatto in un’unica soluzione o in 20 rate trimestrali e non possono essere compensate con eventuali crediti di imposta. Istituiti i codici tributo con la Risoluzione 8/E del 23 gennaio 2019 a cui si rimanda.

Si applica l’articolo 15 ter del DPR 602/73, introdotto dal decreto legislativo 159/2015, che prevede che l’insufficiente versamento della rata (successiva alla prima), per una frazione non superiore al 3% del dovuto ovvero a 10.000 euro, non comporta la decadenza dai benefici previsti dalle norme, come non comporta decadenza dai benefici il pagamento delle rate oltre la prima purché pagate entro la scadenza della rata successiva.





Non sanabile il mancato pagamento dell’unica rata o prima rata e in tal senso non si producono gli effetti di definizione del PVC (non sanabile anche l’omessa presentazione della dichiarazione integrativa).

La norma prevede che se PVC ha riguardato soggetti in regime di trasparenza, la dichiarazione integrativa possa riguardare anche i soci trasparenti pro quota sui maggiori imponibili. Anche i soci si metteranno in regola pagando solo l’imposta, senza sanzioni e interessi.

La norma prevede (nell’art. 9 sulle irregolarità formali) che, in deroga allo statuto dei contribuenti l. 212/2000, i termini per l’accertamento dei periodi di imposta fino al dic. 2015 (compreso il 2015) relativi ai pvc notificati al 24/10/18 sono prorogati di due anni. La proroga vale per tutti i pvc notificati anche se non sono definiti ai sensi dell’articolo 1.

Il comma 7 del decreto fa un richiamo al comma 3 dell’articolo 8 del D.lgs 218/1997 che recita: entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Sarà quindi necessario produrre la quietanza del pagamento all’ufficio che ha emesso il PVC.

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