La definizione dei processi verbali di constatazione.
L’articolo 1 del D.L. 119/2018 prevede la possibilità
di definire in modo agevolato i P.V.C. consegnati alla data del 24 ottobre 2018
e per i quali non è stato notificato un avviso di accertamento o non è stato
ricevuto un invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 comma 1 D.Lgs.
218/1997.
Il provvedimento numero 17776 dell’Agenzia
delle Entrate del 23 gennaio 2019 ha chiarito che non è una causa ostativa il
fatto di aver ricevuto dopo il 24 ottobre un avviso di accertamento e di averlo
impugnato o di aver presentato istanza di accertamento con adesione; il pvc da
cui deriva l’atto si potrà comunque definire. Non è altresì ostativo presentare
memorie al pvc.
L’ambito oggettivo di applicazione riguarda le
seguenti imposte:
. Imposte sui redditi e le relative addizionali;
. Contributi previdenziali e ritenute;
. Imposte sostitutive;
. IRAP;
. IVIE, Imposta sul valore degli immobili all’estero;
. IVAFE, Imposta sul valore delle attività
finanziarie all’estero;
. Imposta sul valore aggiunto.
La norma prevede che la definizione avvenga mediante
la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il 31
maggio 2019. La definizione deve riguardare tutti i rilievi esposti e comporta
l’autoliquidazione in base a dichiarazione dei redditi con il pagamento
integrale delle imposte, senza sanzioni
e interessi. Il citato provvedimento numero 17776 ha confermato che si
può definire un singolo periodo di imposta. Per i periodi di imposta non
definiti con l’articolo 1, ci si potrà avvalere del ravvedimento operoso.
Le dichiarazioni integrative (possibili
anche in caso di dichiarazioni originarie omesse lo dice la relazione
illustrativa) devono riguardare violazioni relative a periodi di imposta per i
quali sono ancora aperti i termini per l’accertamento.
Il versamento delle imposte può essere
fatto in un’unica soluzione o in 20
rate trimestrali e non possono essere compensate con eventuali crediti
di imposta. Istituiti i codici tributo con la Risoluzione 8/E del 23 gennaio
2019 a cui si rimanda.
Si applica l’articolo 15 ter del DPR 602/73,
introdotto dal decreto legislativo 159/2015, che prevede che l’insufficiente versamento della rata (successiva alla prima), per una
frazione non superiore al 3% del dovuto ovvero a 10.000 euro, non comporta la decadenza dai benefici
previsti dalle norme, come non comporta decadenza dai benefici il pagamento
delle rate oltre la prima purché pagate entro la scadenza della rata
successiva.
Non sanabile il
mancato pagamento dell’unica rata o prima rata e in tal senso non si producono gli
effetti di definizione del PVC (non sanabile anche l’omessa presentazione della
dichiarazione integrativa).
La norma prevede che se PVC ha riguardato
soggetti in regime di trasparenza,
la dichiarazione integrativa possa riguardare anche i soci trasparenti pro quota sui maggiori imponibili. Anche i soci
si metteranno in regola pagando solo l’imposta, senza sanzioni e interessi.
La norma prevede (nell’art. 9 sulle irregolarità
formali) che, in deroga allo statuto dei contribuenti l. 212/2000, i termini per
l’accertamento dei periodi di imposta fino al dic.
2015 (compreso il 2015) relativi ai pvc notificati al 24/10/18 sono prorogati di due anni. La
proroga vale per tutti i pvc notificati anche se non sono definiti ai sensi
dell’articolo 1.
Il comma 7 del decreto fa un richiamo al
comma 3 dell’articolo 8 del D.lgs 218/1997 che recita: entro dieci giorni
dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente
fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia
al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
Sarà quindi
necessario produrre la quietanza del pagamento all’ufficio che ha emesso il
PVC.
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