Il nuovo codice della crisi di impresa e di insolvenza: i punti principali della riforma.


Il presente contributo è volto ad enucleare brevemente gli aspetti principali della riforma “Fallimentare in generale”

Con l’approvazione del D.lgs. di attuazione della L. 155/2017 (di seguito Legge Delega) è stata completata la riforma organica delle procedure concorsuali di cui alla L.F. 267/1942, nonché della disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento; che entrerà in vigore dopo 18 mesi (1) dalla data di pubblicazione dello stesso in GU.

Obiettivo principale della riforma è quello di prevenire situazioni “irreversibili” per la vita dell’impresa, come appunto è il Fallimento, nell’ottica del principio della continuità aziendale, al fine di tutelare sia i creditori che i debitori, uniformando la disciplina nazionale a quella europea e prevedendo una serie di semplificazioni in termini di costi, tempi e procedure.

Mettendo a confronto la previgente normativa con quella attuale si evidenziano differenze di non poco conto. Riepiloghiamo, pertanto le novità rilevanti contenute nella sopra citata riforma:

-          Vengono introdotte le cd. Procedure di allerta e di composizione della crisi di natura non giudiziale e confidenziale”(cfr. art. 4 Legge Delega) al fine di prevenire tempestivamente l’emersione della crisi di impresa attraverso una specifica procedura stragiudiziale attivabile presso un organismo denominato OCRI-istituto presso la CCIAA- direttamente dall’impresa, anche su iniziativa di sindaci e revisori (che hanno l’obbligo di comunicare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della CRISI) o d’ufficio da parte del Tribunale su iniziativa di creditori pubblici “qualificati” ovvero Amministrazione Finanziaria, Agente della Riscossione delle imposte e Enti previdenziali ed assistenziali, quando l’esposizione debitoria del soggetto abbia superato determinate soglie. Tale procedura ha una durata di sei mesi decorsi i quali -senza risultato positivo- si apre la procedura liquidatoria. Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente disciplina le grandi imprese e quelle quotate;

-           Sostituzione del termine Fallimento con la Liquidazione giudiziale dei beni” (cfr. art. 2 Legge Delega). Nell’ottica della riforma la suddetta liquidazione viene contemplata come soluzione ultima ed estrema. In particolare si segnala l’aumento di poteri concessi alla figura del curatore nella gestione dell’impresa insolvente in ordine alla migliore soddisfazione del ceto creditorio tramite la liquidazione del patrimonio aziendale;

-          Ampliamento del presupposto soggettivo –di cui all’ art. 1 L.F.- per la dichiarazione di Fallimento. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 lett. e Legge Delega: “...assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore...(*)…con esclusione dei soli enti pubblici…(*)…”. Pur rimanendo, altresì, valida la definizione di stato di insolvenza (cfr. art. 5 L.F) come presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento, viene introdotto il concetto di “Stato di Crisi” che costituisce una situazione di potenziale e futura insolvenza. Lo stato di Crisi viene accertato anche tramite indici o indicatori di tipo economico e finanziario o comunque con analisi prettamente economico-aziendalistica;

-          Sostituzione del termine concordato fallimentare con il “Concordato nella liquidazione giudiziale”, e nel caso in cui il debitore voglia proporre domanda di concordato liquidatorio ai propri creditori sarà tenuto a rispettare la condizione di cui al punto 1) del nuovo Concordato preventivo;

-          Modifiche all’istituto del Concordato preventivo (cfr. art. 6 Legge Delega) con l’intento di limitare l’utilizzo di proposte di natura liquidatoria esclusivamente quando ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) Apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; 2) Sia assicurato -in ogni caso- il pagamento di almeno il 20 % dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari;

-          Incentivare l’accesso ai “Piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione” (cfr. art. 5 Legge Delega). Prevedendo, per i primi forma scritta, data certa e contenuti analitici; per i secondi-in determinati casi-una percentuale di crediti inferiore o nulla al 60% attualmente previsto; con l’estensione dell’applicazione della disciplina anche a creditori diversi dagli enti finanziari;

-          Eliminazione dell’ipotesi di Fallimento d’ufficio prevista dall’art. 3 comma 1, D.lgs. 270/1999;

-          Introduzione in ambito concorsuale del concetto di “Gruppo di Imprese” (cfr. art. 3 Legge Delega) con esplicito riferimento alla definizione data agli art. 2497 e s.s., art. 2545-septies e 2359 c.c.;

-          Istituzione presso il Ministero della Giustizia di un apposito “Albo” di soggetti- in possesso di requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza- per la gestione di tali procedure. A tale Albo possono iscriversi oltre a Avvocati, Commercialisti anche i Consulenti del lavoro;

-          Applicazione del processo civile telematico alle procedure concorsuali;

-          Vengono, infine, armonizzate le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.



Per completezza si precisa che non sono state oggetto di trattazione del presente articolo le novità introdotte con Legge Delega relative alle procedure c.d. paraconcorsuali disciplinate dalla legge 3/2012.



(1)  Riguardo all’entrata in vigore come disposto dall’art. 389 della Legge Delega gli articoli 27, comma 1, e 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Si rimanda per la trattazione specifica dell’entrata in vigore e dei relativi effetti degli stessi al successivo articolo di prossima pubblicazione.

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