Il nuovo codice della crisi di impresa e di insolvenza: i punti principali della riforma.
Il presente contributo è volto ad enucleare
brevemente gli aspetti principali della riforma “Fallimentare in generale”
Con l’approvazione del D.lgs. di attuazione della L.
155/2017 (di seguito Legge Delega) è stata completata la riforma organica delle
procedure concorsuali di cui alla L.F. 267/1942, nonché della disciplina della
composizione della crisi da sovraindebitamento; che entrerà in vigore dopo 18 mesi
(1) dalla data di pubblicazione dello stesso in GU.
Obiettivo principale della riforma è quello di
prevenire situazioni “irreversibili” per la vita dell’impresa, come appunto è
il Fallimento, nell’ottica del principio
della continuità aziendale, al fine di tutelare sia i creditori che i
debitori, uniformando la disciplina nazionale a quella europea e prevedendo una
serie di semplificazioni in termini di costi, tempi e procedure.
Mettendo a confronto la previgente normativa con
quella attuale si evidenziano differenze di non poco conto. Riepiloghiamo,
pertanto le novità rilevanti contenute
nella sopra citata riforma:
-
Vengono introdotte le cd. “Procedure di allerta e
di composizione della crisi di natura non giudiziale e confidenziale”(cfr. art. 4 Legge Delega) al fine di prevenire tempestivamente
l’emersione della crisi di impresa attraverso una specifica procedura
stragiudiziale attivabile presso un organismo denominato OCRI-istituto presso la CCIAA- direttamente dall’impresa, anche su
iniziativa di sindaci e revisori (che hanno l’obbligo di comunicare all’organo amministrativo
l’esistenza di fondati indizi della CRISI) o d’ufficio da parte del Tribunale
su iniziativa di creditori pubblici “qualificati” ovvero Amministrazione
Finanziaria, Agente della Riscossione delle imposte e Enti previdenziali ed
assistenziali, quando l’esposizione debitoria del soggetto abbia superato
determinate soglie. Tale procedura ha una durata di sei mesi decorsi i quali
-senza risultato positivo- si apre la procedura liquidatoria. Sono escluse
dall’ambito di applicazione della presente disciplina le grandi imprese e
quelle quotate;
-
Sostituzione del termine Fallimento con la “Liquidazione giudiziale dei beni” (cfr. art. 2 Legge Delega). Nell’ottica della riforma la suddetta
liquidazione viene contemplata come soluzione ultima ed estrema. In
particolare si segnala l’aumento di poteri concessi alla figura del curatore
nella gestione dell’impresa insolvente in ordine alla migliore soddisfazione del
ceto creditorio tramite la liquidazione del patrimonio aziendale;
-
Ampliamento del presupposto soggettivo –di cui all’ art. 1 L.F.- per la
dichiarazione di Fallimento. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 2,
comma 1 lett. e Legge Delega: “...assoggettare al
procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza
ogni categoria di debitore...(*)…con esclusione dei soli enti pubblici…(*)…”. Pur rimanendo, altresì, valida la definizione di
stato di insolvenza (cfr. art. 5 L.F) come presupposto
oggettivo per la dichiarazione di fallimento, viene introdotto il concetto di “Stato di Crisi” che costituisce una situazione di
potenziale e futura insolvenza. Lo stato di Crisi viene accertato anche tramite
indici o indicatori di tipo economico e finanziario o comunque con analisi
prettamente economico-aziendalistica;
-
Sostituzione del termine concordato
fallimentare con il “Concordato nella
liquidazione giudiziale”, e nel caso in cui il debitore voglia
proporre domanda di concordato liquidatorio ai propri creditori sarà tenuto a
rispettare la condizione di cui al punto 1) del nuovo Concordato preventivo;
-
Modifiche all’istituto del Concordato
preventivo (cfr. art. 6 Legge Delega) con l’intento di limitare l’utilizzo di proposte di natura liquidatoria esclusivamente
quando ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) Apporto di
risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei
creditori; 2) Sia assicurato -in ogni caso- il pagamento di almeno il 20 %
dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari;
-
Incentivare l’accesso ai “Piani attestati di risanamento e accordi
di ristrutturazione” (cfr. art. 5 Legge Delega). Prevedendo, per i primi forma scritta, data certa e contenuti
analitici; per i secondi-in determinati casi-una percentuale di crediti
inferiore o nulla al 60% attualmente previsto; con l’estensione
dell’applicazione della disciplina anche a creditori diversi dagli enti
finanziari;
-
Eliminazione dell’ipotesi di Fallimento
d’ufficio prevista dall’art. 3 comma 1, D.lgs. 270/1999;
-
Introduzione in ambito concorsuale del
concetto di “Gruppo di Imprese” (cfr.
art. 3 Legge Delega) con esplicito riferimento alla definizione data agli art.
2497 e s.s., art. 2545-septies e 2359 c.c.;
-
Istituzione presso il Ministero della
Giustizia di un apposito “Albo” di soggetti- in possesso di requisiti di
professionalità, esperienza e indipendenza- per la gestione di tali procedure.
A tale Albo possono iscriversi oltre a Avvocati, Commercialisti anche i Consulenti del lavoro;
-
Applicazione del processo civile
telematico alle procedure concorsuali;
-
Vengono, infine, armonizzate le
procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del
reddito di lavoratori.
Per completezza si precisa che non sono state oggetto
di trattazione del presente articolo le novità introdotte con Legge Delega
relative alle procedure c.d. paraconcorsuali disciplinate dalla legge 3/2012.
(1) Riguardo
all’entrata in vigore come disposto dall’art. 389 della Legge Delega gli
articoli 27, comma 1, e 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379,
385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Si rimanda per la
trattazione specifica dell’entrata in vigore e dei relativi effetti degli
stessi al successivo articolo di prossima pubblicazione.
Commenti
Posta un commento