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Visualizzazione dei post da novembre, 2018

Concordato con continuità aziendale: stop all’obbligo di versamento iva su note di variazione

L’Agenzia delle Entrate conferma la non sussistenza dell’obbligo di versamento dell’iva relativa alle note di variazioni emesse dai creditori in caso di concordato con continuità aziendale. I creditori insoddisfatti alla chiusura del procedimento regolato dall’art. 186 bis L.F. possono ricorrere all’emissione di note di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 per poter cercare di recuperare parte del proprio credito vantato nei confronti del debitore. Già in passato l’amministrazione finanziaria con la risoluzione 161/E del 17 ottobre 2001, ha sottolineato che, trattandosi di una nota di variazione relativa ad un debito precedente all’avvio della procedura concorsuale, il debitore concordatario non è obbligato a versare nei confronti dell’erario l’iva relativa all’importo dovuto al creditore in quanto, se così non fosse, verrebbero meno gli effetti esdebitatori, previsti dalla legge, proprio per i debiti sorti anteriormente alla procedura. Tuttavia, come conferma l