La riforma delle Srl-PMI e il DL 50/2017
Il D.L. 50/2017
(convertito in legge n. 96/2017) ha introdotto importanti novità per le PMI.
Esso infatti ha esteso alle PMI in forma di Srl alcune deroghe al diritto
societario previste in precedenza solo per le start up innovative.
L’intervento normativo è
volto a consentire un sostanziale avvicinamento delle disposizioni codicistiche
stabilite per le società a responsabilità limitata, almeno per alcuni aspetti,
a quelle che si occupano delle società per azioni.
E’ necessario premettere
che i cambiamenti degli statuti delle srl, soprattutto, dal lato della circolazione
delle quote e del loro collocamento presso terzi, dovranno essere apportati
attraverso l’intervento dei notai.
Le principali novità
apportate dal decreto sono al centro della nuova massima elaborata dai Notai
del Triveneto, visto il profondo impatto che la riforma ha avuto sul diritto
societario.
La massima si occupa in
primis di definire il concetto di PMI, facendo riferimento alla raccomandazione
della Commissione Europea 2003/361/CE ed in tal senso per l’inquadramento delle
società destinatarie dell’intervento del nostro legislatore (D.L. 50/2017) si
deve far ricorso all’articoli 1,2 e 3 della citata raccomandazione comunitaria.
La PMI deve avere ad oggetto una qualsiasi attività economica e:
1)
deve occupare meno di 250 persone ed avere
realizzato un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro oppure un
totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro;
2)
deve essere un’impresa autonoma e quindi
non deve appartenere a gruppi di imprese (cioè avere partecipazione pari o
superiore al 25%) che complessivamente superano i valori sopra indicati.
Una srl perde la
qualifica di PMI se supera i suddetti limiti dimensionali per due esercizi
consecutivi.
L'accertamento delle
suddette caratteristiche avviene su base annua e per le società costituite da
minor tempo si avrà riguardo al bilancio dell’esercizio chiuso e approvato,
mentre per quelle che sono neo costituite si dovrà procedere, ad una stima
fatta dai soci in sede di costituzione oppure ad una successiva stima fatta
dagli amministratori prima della chiusura del primo esercizio. .
Un’altra importante
novità in ambito societario introdotta dal decreto, sulla quale i notai del
Triveneto si soffermano nella loro massima è la possibilità da parte della
società in forma di Srl- PMI di poter creare categorie di quote fornite di
diritti diversi, determinandone liberamente il contenuto all’interno dell’atto
costitutivo. Nella stessa PMI potranno dunque coesistere categorie di quote che
attribuiscono diritti ai singoli soci, in base all’art. 2468, comma 3 c.c., e
categorie di quote che prevedono diritti speciali.
Ulteriori deroghe ai
principi generali a favore delle Srl-Pmi sono rappresentate dalla possibilità,
per dette società, di:
-
prevedere categorie di quote che
attribuiscano diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione
detenuta oppure diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati
al verificarsi di particolari situazioni o condizioni;
-
effettuare operazioni sulle proprie
partecipazioni nell’ipotesi che queste operazioni siano compiute in attuazione
di piani di incentivazione che contemplino l’assegnazione di quote a
dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo e prestatori
di opera e servizi anche professionali;
-
utilizzare lo strumento dell’offerta al
pubblico per collocare le proprie quote, anche attraverso appositi portali per
la raccolta di capitali, come ad esempio il crowdfunding.
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