Il contratto a termine secondo il "decreto dignità"
Come è noto
il Decreto Legge n. 87 del 9 luglio 2018 contenente "disposizioni urgenti
per la dignità dei lavoratori e delle imprese" pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 14 luglio 2018, interviene in modo consistente sia sulla
disciplina del contratto a tempo determinato, che su quella della
somministrazione del lavoro.
Le
particolari novità introdotte dalla riforma ministeriale (che come è noto dovrà
essere
convertita
in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in
Gazzetta Ufficiale) riguardano il ritorno sulla scena dei c.d. "motivi
giustificativi " (o causali) per i due citati istituti e la riduzione del
periodo complessivo che il lavoratore può svolgere a termine.
Con la
sostituzione del comma 1 dell'art. 19 D.Lgs. n. 81/2015 (uno dei provvedimenti
che costituisce la galassia del Jobs Act) si prevede, infatti, che "al
contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non
superiore a dodici mesi".
Nonostante
l'introduzione del predetto limite temporale, tuttavia, la nuova disciplina
prevede che si possa dare seguito anche ad un rapporto di durata maggiore, ma
non oltre i ventiquattro mesi, purché ricorrano da un lato "esigenze
temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze
sostitutive di altri lavoratori " e, dall'altro "esigenze connesse a
incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività
ordinaria".
La ratio
della norma è chiara ed evidente: l'utilizzo del contratto a termine resta di
fatto
liberalizzato
per i rapporti di durata inferiore a dodici mesi , mentre dovrà essere
sostenuto da specifici motivi (di carattere sostitutivo o organizzativo) quando
la durata iniziale del rapporto di lavoro sia eccedente i dodici mesi o sia
successivamente prorogata oltre l'anno.
Analogamente
a quanto sopra, il contratto dovrà prevedere una clausola che indichi le
ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine a partire dal primo suo
rinnovo.
La reintroduzione
della necessità, per il datore di lavoro, di precisare le ragioni che
giustificano il ricorso al contratto a termine ha certamente la finalità (nelle
intenzioni del legislatore d'urgenza) di limitare i margini di flessibilità e
di libertà nell'uso di strumenti contrattuali.
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