Il contratto a termine secondo il "decreto dignità"

Come è noto il Decreto Legge n. 87 del 9 luglio 2018 contenente "disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2018, interviene in modo consistente sia sulla disciplina del contratto a tempo determinato, che su quella della somministrazione del lavoro.
Le particolari novità introdotte dalla riforma ministeriale (che come è noto dovrà essere
convertita in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale) riguardano il ritorno sulla scena dei c.d. "motivi giustificativi " (o causali) per i due citati istituti e la riduzione del periodo complessivo che il lavoratore può svolgere a termine.
Con la sostituzione del comma 1 dell'art. 19 D.Lgs. n. 81/2015 (uno dei provvedimenti che costituisce la galassia del Jobs Act) si prevede, infatti, che "al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi".
Nonostante l'introduzione del predetto limite temporale, tuttavia, la nuova disciplina prevede che si possa dare seguito anche ad un rapporto di durata maggiore, ma non oltre i ventiquattro mesi, purché ricorrano da un lato "esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori " e, dall'altro "esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria".
La ratio della norma è chiara ed evidente: l'utilizzo del contratto a termine resta di fatto
liberalizzato per i rapporti di durata inferiore a dodici mesi , mentre dovrà essere sostenuto da specifici motivi (di carattere sostitutivo o organizzativo) quando la durata iniziale del rapporto di lavoro sia eccedente i dodici mesi o sia successivamente prorogata oltre l'anno.
Analogamente a quanto sopra, il contratto dovrà prevedere una clausola che indichi le ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine a partire dal primo suo rinnovo.
La reintroduzione della necessità, per il datore di lavoro, di precisare le ragioni che giustificano il ricorso al contratto a termine ha certamente la finalità (nelle intenzioni del legislatore d'urgenza) di limitare i margini di flessibilità e di libertà nell'uso di strumenti contrattuali.

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