D.lgs 117/2017 gli ETS e i nuovi strumenti finanziari
Il codice del terzo settore, D.Lgs 117/2017 che attua la legge delega 6
del 2016 numero 106, introduce interessanti novità riguardo il finanziamento
degli enti che svolgono attività di interesse generale; la norma citata ha
codificato i titoli di solidarietà e prevede delle agevolazioni fiscali per il
social lending.La finanza sociale di fatto assume un riconoscimento giuridico.
I titoli di solidarietà: rappresentano
una valida innovazione che risiede nella possibilità per gli ETS, che saranno
iscritti nell’apposito registro, di emettere titoli di solidarietà
(obbligazioni e altri titoli di debito o certificati di deposito).
In un certo senso già il d.lgs 460 del 1997 sulle Onlus, in forme diverse, aveva previsto un regime fiscale agevolato per favorire il finanziamento delle attività sociali, la norma però, per una serie di motivi, non ha avuto successo. Il nuovo codice prevede che i titoli saranno emessi dagli intermediari finanziari e che vi sarà l’obbligo di usare le somme raccolte dall’emissione di questi titoli di debito ad intero favore degli enti del terzo settore.
In un certo senso già il d.lgs 460 del 1997 sulle Onlus, in forme diverse, aveva previsto un regime fiscale agevolato per favorire il finanziamento delle attività sociali, la norma però, per una serie di motivi, non ha avuto successo. Il nuovo codice prevede che i titoli saranno emessi dagli intermediari finanziari e che vi sarà l’obbligo di usare le somme raccolte dall’emissione di questi titoli di debito ad intero favore degli enti del terzo settore.
Gli
intermediani che emetteranno i titoli (obbligazioni o certificati di deposito)
non potranno applicare commissioni di collocamento ed almeno lo 0.6% delle
somme raccolte, dovranno essere devolute a titolo di liberalità a favore degli
ETS, per queste erogazioni la banca avrà un credito di imposta del 50%.
Gli
interessi e i proventi derivanti da questi titoli avranno lo stesso regime
fiscale agevolato previsto per i titoli di Stato (12,5%) e non dovranno essere
emessi nella forma di titoli subordinati; viene prevista una durata di 36 mesi
per le obbligazioni e di 12 mesi per i certificati di deposito.
Il
rendimento dei titoli di solidarietà emessi nella forma di obbligazioni dovrà
essere pari al maggiore dei seguenti due rendimenti:
. il
rendimento lordo dei titoli similari (per natura e durata) dell’istituto
emittente
. il rendimento
lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile ai titoli di
solidarietà
Una previsione
analoga, in termini di rendimenti, è introdotta anche per i certificati di
deposito.
I titoli di solidarietà non
concorrono a formare l’attivo ereditario che è assoggettato ad imposta di
successione e non sconteranno l’imposta di bollo dovuta sui conti di deposito
titoli.
Il social lending: il
social lending può essere definito come quell’attività di prestito erogato da
privati su piattaforme informatiche -internet - volto a finanziare e favorire
la realizzazione di progetti di interesse generale. Questo tipo di attività è
stata recentemente disciplinata e codificata da un provvedimento della Banca
d’Italia del novembre 2016.
Il codice del terzo settore prevede che i gestori
dei portali on-line che intervengono nel pagamento degli importi percepiti dai
soggetti che prestano fondi sulle piattaforme internet, dovranno applicare sul
rendimento percepito una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,5%.
Le attività di social lending sono da un certo punto
di vista favorevoli perché riducono i costi di intermediazione degli
intermediari finanziari, allo stesso tempo possono presentare una certa
rischiosità dovuta alle asimmetrie informative che classicamente si generano in
questi casi.
La disintermediazione finanziaria che si genera
grazie ai portali di prestiti sociali è da un lato un vantaggio in termini di
costo, dall’altro può rappresentare un aumento del rischio per chi presta, ciò a
causa della difficoltà di valutare in modo compiuto il progetto da finanziare e
la sua sostenibilità e fattibilità economica e finanziaria.
Il prestito erogato non ha particolari garanzie in
caso di default dell’ETS richiedente, valgono per il recupero del credito le
norme codicistiche vigenti.
Invece, il fallimento del soggetto gestore del
portale non avrà alcun effetto sulle somme che devono essere restituite (che
non entrano a far parte del patrimonio del fallimento).
Per l’entrata in vigore sono attesi i regolamenti
del ministero competente.
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