D.lgs 117/2017 gli ETS e i nuovi strumenti finanziari

Il codice del terzo settore, D.Lgs 117/2017 che attua la legge delega 6 del 2016 numero 106, introduce interessanti novità riguardo il finanziamento degli enti che svolgono attività di interesse generale; la norma citata ha codificato i titoli di solidarietà e prevede delle agevolazioni fiscali per il social lending.La finanza sociale di fatto assume un riconoscimento giuridico.
I titoli di solidarietà: rappresentano una valida innovazione che risiede nella possibilità per gli ETS, che saranno iscritti nell’apposito registro, di emettere titoli di solidarietà (obbligazioni e altri titoli di debito o certificati di deposito).
In un certo senso già il d.lgs 460 del 1997 sulle Onlus, in forme diverse, aveva previsto un regime fiscale agevolato per favorire il finanziamento delle attività sociali, la norma però, per una serie di motivi, non ha avuto successo. Il nuovo codice prevede che i titoli saranno emessi dagli intermediari finanziari e che vi sarà l’obbligo di usare le somme raccolte dall’emissione di questi titoli di debito ad intero favore degli enti del terzo settore.
Gli intermediani che emetteranno i titoli (obbligazioni o certificati di deposito) non potranno applicare commissioni di collocamento ed almeno lo 0.6% delle somme raccolte, dovranno essere devolute a titolo di liberalità a favore degli ETS, per queste erogazioni la banca avrà un credito di imposta del 50%.
Gli interessi e i proventi derivanti da questi titoli avranno lo stesso regime fiscale agevolato previsto per i titoli di Stato (12,5%) e non dovranno essere emessi nella forma di titoli subordinati; viene prevista una durata di 36 mesi per le obbligazioni e di 12 mesi per i certificati di deposito.
Il rendimento dei titoli di solidarietà emessi nella forma di obbligazioni dovrà essere pari al maggiore dei seguenti due rendimenti:
. il rendimento lordo dei titoli similari (per natura e durata) dell’istituto emittente
. il rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile ai titoli di solidarietà
Una previsione analoga, in termini di rendimenti, è introdotta anche per i certificati di deposito.
I titoli di solidarietà non concorrono a formare l’attivo ereditario che è assoggettato ad imposta di successione e non sconteranno l’imposta di bollo dovuta sui conti di deposito titoli.

Il social lending: il social lending può essere definito come quell’attività di prestito erogato da privati su piattaforme informatiche -internet - volto a finanziare e favorire la realizzazione di progetti di interesse generale. Questo tipo di attività è stata recentemente disciplinata e codificata da un provvedimento della Banca d’Italia del novembre 2016.
Il codice del terzo settore prevede che i gestori dei portali on-line che intervengono nel pagamento degli importi percepiti dai soggetti che prestano fondi sulle piattaforme internet, dovranno applicare sul rendimento percepito una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,5%.
Le attività di social lending sono da un certo punto di vista favorevoli perché riducono i costi di intermediazione degli intermediari finanziari, allo stesso tempo possono presentare una certa rischiosità dovuta alle asimmetrie informative che classicamente si generano in questi casi.

La disintermediazione finanziaria che si genera grazie ai portali di prestiti sociali è da un lato un vantaggio in termini di costo, dall’altro può rappresentare un aumento del rischio per chi presta, ciò a causa della difficoltà di valutare in modo compiuto il progetto da finanziare e la sua sostenibilità e fattibilità economica e finanziaria.
Il prestito erogato non ha particolari garanzie in caso di default dell’ETS richiedente, valgono per il recupero del credito le norme codicistiche vigenti.
Invece, il fallimento del soggetto gestore del portale non avrà alcun effetto sulle somme che devono essere restituite (che non entrano a far parte del patrimonio del fallimento).
Per l’entrata in vigore sono attesi i regolamenti del ministero competente.


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