Il Rating di legalità, a cura di Filippo Dilillo
In data 29 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento attuativo in
materia di rating di legalità.
La delibera n. 27165 del 15
maggio 2018 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato[1] (AGCM) è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del
28/05/2018 e sostituisce il precedente regolamento approvato con Delibera
dell'Autorità del 13 luglio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016.
Il rating di legalità è uno strumento innovativo, sviluppato e introdotto
nel 2012 dall’AGCM in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia,
con la finalità di riconoscere un merito alle imprese che operano adottando i
principi della Legalità, della Trasparenza, dell’Etica e della Responsabilità
Sociale d’Impresa (Corporate
Social Responsibility).
L’attribuzione di tale rating rappresenta
il presupposto per beneficiare di migliori condizioni di accesso ai
finanziamenti pubblici ed al credito.
In merito ai succitati benefici il D.M. 20 febbraio 2014 n. 57[2] definisce le modalità in
base alle quali le pubbliche amministrazioni e gli istituti di credito tengono
in considerazione il rating di legalità
ai fini della concessione di finanziamenti e di accesso al credito.
In particolare le imprese con rating
di legalità ottengono una notevole riduzione dei tempi e degli oneri
relativi alle richieste di credito e considerevoli vantaggi nella determinazione delle condizioni
economiche di erogazione[3].
A tale scopo gli istituti di credito sono tenuti a definire e a
formalizzare procedure interne che disciplinino l'utilizzo del rating e i suoi riflessi sui tempi e i
costi dei procedimenti di istruttoria.
Gli istituti, inoltre, dovranno verificare, in sede di monitoraggio
del credito, la persistenza del rating
e del punteggio attribuito all'impresa ai fini dell'eventuale revisione delle
suddette condizioni economiche.
Le pubbliche amministrazioni, invece, dovranno tener conto del rating all’atto dell’emanazione di bandi
o della concessione di finanziamenti[4] prevedendo almeno uno dei
seguenti sistemi di premialità quali le preferenza in graduatoria, l’assegnazione
di un punteggio aggiuntivo nella valutazione delle offerte o delle proposte e la
riserva di quote di risorse finanziarie allocate da destinare in maniera
specifica.
Per quanto concerne la partecipazione a gare pubbliche per
l’aggiudicazione di procedure di appalto o concessioni, il possesso del rating di legalità consente di ottenere
la riduzione del 30% dell’importo della garanzia per l’esecuzione del contratto[5] e l’inserimento nei bandi
di criteri premiali da applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al rating dell’offerente[6].
Infine il possesso del rating di
legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa[7].
I vantaggi competitivi ottenibili dalle società, una volta superate le
opportune verifiche, possono tradursi in una maggiore opportunità di business,
una più efficiente trasparenza e visibilità sul mercato, nonché una migliore
immagine sul territorio di riferimento dovuta alla sezione dedicata sul sito
AGCM ove figurano i nomi delle imprese beneficiarie.
Come specificato all’art. 1
del suddetto Regolamento potranno
richiedere l’attribuzione del rating
le imprese, sia in forma individuale che collettiva, che:
• abbiano sede operativa in Italia;
• abbiano raggiunto un fatturato minimo di 2 milioni di Euro
nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla
singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio
regolarmente approvato dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi
di legge;
• alla data della richiesta di rating, risultino iscritte al registro
delle imprese da almeno due anni.
Oltre a quelli indicati nel suddetto articolo le imprese devono
soddisfare ulteriori requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.
L’impresa che intende ottenere il rating deve presentare, in via
telematica, all’Autorità un’apposita domanda sottoscritta dal legale
rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul
sito web dell’Autorità.
La domanda è accompagnata da un’autocertificazione, nella quale si
dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative descritte all’art.
2, commi 2 e 3, del Regolamento.
L’impresa dovrà dichiarare che nei confronti dei vertici aziendali non
siano state adottate misure di prevenzione, misure cautelari o sentenze
definitive di condanna[8] per i reati che danno
luogo alla responsabilità amministrativa degli enti (L. 231/2001) e per i reati
tributari.
Inoltre, per reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, si
dovrà dichiarare che non vi siano in corso procedimenti penali.
L’impresa deve anche dichiarare:
• che nei propri confronti non siano state emesse sentenze di condanna
e non siano state adottate
misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati
previsti dal provvedimento in materia di responsabilità amministrativa degli
enti;
• di non essere stata condannata dall’Autorità e dalla Commissione
Europea per gravi illeciti antitrust,
nel biennio precedente la richiesta di rating;
• di non essere destinataria di provvedimenti di condanna
dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette;
• di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente
di accertamento del mancato rispetto all’obbligo di pagamento di imposte e
tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi,
contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali
concernenti i propri dipendenti e collaboratori.
E’ importante precisare che sono esclusi gli atti di accertamento per
i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di
adesione o acquiescenza;
• di non aver subito
provvedimenti definitivi per mancato rispetto delle norme a tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi
retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri
dipendenti e collaboratori;
• di effettuare pagamenti e
transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge
in vigore sulla disciplina dell’uso del contante[9] esclusivamente per il
tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità
previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici;
• di non essere destinataria
di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata
beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione,
divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel
biennio precedente la richiesta di rating;
• di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC[10] in materia di prevenzione
della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o
interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle
imprese di cui all’art. 213, comma
10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che implichino preclusioni
alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione
a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o
forniture divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato
nel biennio precedente la richiesta di rating;
• se impresa collettiva di non essere controllata di diritto o di
fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello
Stato in cui hanno sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che
detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, salvo che
la società che ha presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui
predetti soggetti.
Il rating prevede l’attribuzione di un punteggio base, indicato con
una “stelletta”, che sarà attribuito
dall’Autorità in riferimento alle dichiarazioni delle imprese contenute nell’autocertificazione
e che potranno essere oggetto di verifiche e controlli incrociati con i dati in
possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.
Rispettando gli ulteriori requisiti “premiali” del Regolamento possono essere ottenuti dei segni “+”.
Il conseguimento di tre segni “+”
comporta l’attribuzione di una “stelletta”
aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di tre “stellette”.
Si potrà ottenere un segno “+”
al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:
a) adesione ai protocolli o
alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni
della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero
dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;
b) utilizzo di sistemi di
tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a
quelli fissati dalla legge;
c) adozione di una funzione
o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di
conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili
all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231;
d) adozione di processi
volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso
l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e
l’acquisizione di indici di sostenibilità;
e) di essere iscritta in
uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge (white list);
f) di aver aderito a codici
etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di
aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione,
quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di aver
adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese
per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche;
g) di aver adottato modelli
organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.
Ai fini dell’incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso
superare il valore massimo, l’impresa
potrà conseguire un segno “+ “ ove
dimostri di aver denunciato all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia
taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno
dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori. L’attribuzione del
segno “+” in questo caso è
subordinata all’esercizio dell’azione penale in relazione ai fatti di reato
denunciati.
Il punteggio può essere ridotto di un segno “+ “ ove nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 213, comma 10, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate
con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating concernenti episodi di grave
negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi
inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in
materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro.
L’accertamento non potrà in ogni caso determinare una riduzione del
punteggio base pari a una “stelletta”.
Il rating, inoltre, non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie
di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità,
invece, potrà essere attribuito anche alle imprese sottoposte a sequestro o
confisca e reinserite nel circuito della legalità, attraverso l’affidamento ad
un custode o amministratore giudiziario o finanziario.
Sarà, inoltre, attribuito nel caso in cui i beni aziendali oggetto di
confisca siano stati destinati, mediante provvedimento dell’Agenzia nazionale
per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, all’affitto o
alla vendita in favore di società o imprese pubbliche.
L’Autorità delibera l’attribuzione del rating entro sessanta giorni
dal ricevimento della richiesta completa di tutte le informazione necessarie,
dopo aver trasmesso una copia dell’istanza al Ministero dell’Interno e al
Ministero della Giustizia.
Nel caso in cui, nel corso dell’iter emergano osservazioni da parte
degli organi ministeriali, il termine per l’attribuzione del rating viene prorogato di trenta giorni.
Tra le modifiche del nuovo regolamento si evidenziano quelle
all’articolo 5, commi 3-bis e 3-ter:
3-bis. Ai fini delle
valutazioni in ordine all'attribuzione del rating, l'Autorità può sottoporre ai
Ministeri dell'interno e della giustizia richieste di informazioni e/o di
pareri sia su questioni di carattere generale che su singoli aspetti attinenti
le domande ricevute.
3-ter. Ove emergano o
vengano segnalati da istituzioni preposte al controllo della legalità elementi
o comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle
richieste di attribuzione del rating, anche sotto il profilo della violazione
di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalità
informatori dell'ordinamento, l'Autorità sospende il procedimento per un
periodo di tempo non superiore ai dodici mesi, prorogabile motivatamente in
casi di particolare gravità, al fine di svolgere i necessari accertamenti.
Questa nuova versione è stata adeguata all’articolo 213, comma 7 del Codice dei contratti in
cui è previsto che l’ANAC deve collaborare con l’AGCM per la rilevazione di
comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del
“rating di legalità” delle imprese.
Il rating ha durata di due
anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
In caso di perdita di uno dei requisiti minimi, necessari per ottenere
una “stelletta”, l’Autorità dispone la revoca del rating.
Se vengono meno i requisiti in merito ai quali l’azienda ha ottenuto
un punteggio più alto l’AGCM dispone la riduzione del raiting attribuito.
L’Autorità pubblicherà sul proprio sito, mantenendolo aggiornato,
l’elenco delle imprese cui il rating di
legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.
Interessante, per ultimo, la modifica introdotta all’articolo 8 con
cui è previsto che “le iscrizioni relative alla revoca e all’annullamento
permangono nell’elenco sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni
caso, per un periodo non inferiore a sei mesi”.
[1]
Nel prosieguo del presente lavoro indicata come Autorità o AGCM.
[2]
Decreto interministeriale emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e
del Ministro dello Sviluppo Economico. Si tratta di un vero e proprio
Regolamento ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
[3]
Leggendo il Comunicato stampa della Banca D’Italia del 09.11.2016 su un totale
di 1.378 imprese dotate di rating
di legalità,
che hanno richiesto e ottenuto un finanziamento presso il sistema bancario, il
possesso
del rating
ha generato benefici per circa il 50% di tali imprese attraverso:
-
431 casi di riduzione dei tempi;
-
161 casi di riduzione dei costi;
-
419 casi di migliori condizioni economiche
concesse.
[4]
Per finanziamenti erogati dalla P.A. si intende la concessione ad un’impresa di
un beneficio ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del D.Lgs. 123/1998, che può essere attribuito sotto forma di
contributo in conto capitale; contributo in conto interessi; bonus fiscale;
credito d’imposta; concessione di garanzie; finanziamento agevolato.
[5]
Art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture.
[6]
Art. 93, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
[7]
Art. 83, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
[8]
Provvedimento inoppugnabile o confermato con sentenza passata in giudicato.
[9]
Con la Legge di Stabilità 2016 il limite uso denaro contante è di 3 mila euro,
fatta eccezione per i money transfer e assegni, per i quali il limite rimane di
999,99 euro.
[10]
Autorità nazionale anticorruzione.
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