Il Rating di legalità, a cura di Filippo Dilillo

In data 29 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento attuativo in materia di rating di legalità.

La delibera n. 27165 del 15 maggio 2018 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato[1] (AGCM) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28/05/2018 e sostituisce il precedente regolamento approvato con Delibera dell'Autorità del 13 luglio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016.

Il rating di legalità è uno strumento innovativo, sviluppato e introdotto nel 2012 dall’AGCM in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia, con la finalità di riconoscere un merito alle imprese che operano adottando i principi della Legalità, della Trasparenza, dell’Etica e della Responsabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsibility).

L’attribuzione di tale rating rappresenta il presupposto per beneficiare di migliori condizioni di accesso ai finanziamenti pubblici ed al credito.

In merito ai succitati benefici il D.M. 20 febbraio 2014 n. 57[2] definisce le modalità in base alle quali le pubbliche amministrazioni e gli istituti di credito tengono in considerazione il rating di legalità ai fini della concessione di finanziamenti e di accesso al credito.

In particolare le imprese con rating di legalità ottengono una notevole riduzione dei tempi e degli oneri relativi alle richieste di credito e considerevoli  vantaggi nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione[3].

A tale scopo gli istituti di credito sono tenuti a definire e a formalizzare procedure interne che disciplinino l'utilizzo del rating e i suoi riflessi sui tempi e i costi dei procedimenti di istruttoria.

Gli istituti, inoltre, dovranno verificare, in sede di monitoraggio del credito, la persistenza del rating e del punteggio attribuito all'impresa ai fini dell'eventuale revisione delle suddette condizioni economiche.

Le pubbliche amministrazioni, invece, dovranno tener conto del rating all’atto dell’emanazione di bandi o della concessione di finanziamenti[4] prevedendo almeno uno dei seguenti sistemi di premialità quali le preferenza in graduatoria, l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo nella valutazione delle offerte o delle proposte e la riserva di quote di risorse finanziarie allocate da destinare in maniera specifica.

Per quanto concerne la partecipazione a gare pubbliche per l’aggiudicazione di procedure di appalto o concessioni, il possesso del rating di legalità consente di ottenere la riduzione del 30% dell’importo della garanzia per l’esecuzione del contratto[5] e l’inserimento nei bandi di criteri premiali da applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al rating dell’offerente[6].

Infine il possesso del rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa[7].

I vantaggi competitivi ottenibili dalle società, una volta superate le opportune verifiche, possono tradursi in una maggiore opportunità di business, una più efficiente trasparenza e visibilità sul mercato, nonché una migliore immagine sul territorio di riferimento dovuta alla sezione dedicata sul sito AGCM ove figurano i nomi delle imprese beneficiarie.

Come specificato all’art. 1 del suddetto Regolamento potranno richiedere l’attribuzione del rating le imprese, sia in forma individuale che collettiva, che:



• abbiano sede operativa in Italia;



• abbiano raggiunto un fatturato minimo di 2 milioni di Euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;



• alla data della richiesta di rating, risultino iscritte al registro delle imprese da almeno due anni.



Oltre a quelli indicati nel suddetto articolo le imprese devono soddisfare ulteriori requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.

L’impresa che intende ottenere il rating deve presentare, in via telematica, all’Autorità un’apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito web dell’Autorità.

La domanda è accompagnata da un’autocertificazione, nella quale si dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative descritte all’art. 2, commi 2 e 3, del Regolamento.

L’impresa dovrà dichiarare che nei confronti dei vertici aziendali non siano state adottate misure di prevenzione, misure cautelari o sentenze definitive di condanna[8] per i reati che danno luogo alla responsabilità amministrativa degli enti (L. 231/2001) e per i reati tributari.

Inoltre, per reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, si dovrà dichiarare che non vi siano in corso procedimenti penali.

L’impresa deve anche dichiarare:



• che nei propri confronti non siano state emesse sentenze di condanna e non siano state adottate

misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati previsti dal provvedimento in materia di responsabilità amministrativa degli enti;



• di non essere stata condannata dall’Autorità e dalla Commissione Europea per gravi illeciti antitrust, nel biennio precedente la richiesta di rating;



• di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette;



• di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori.

E’ importante precisare che sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;



  di non aver subito provvedimenti definitivi per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori;



   di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell’uso del contante[9] esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;



   di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;



• di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC[10] in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;



• se impresa collettiva di non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, salvo che la società che ha presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti.



Il rating prevede l’attribuzione di un punteggio base, indicato con una “stelletta”, che sarà attribuito dall’Autorità in riferimento alle dichiarazioni delle imprese contenute nell’autocertificazione e che potranno essere oggetto di verifiche e controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

Rispettando gli ulteriori requisiti “premiali” del Regolamento possono essere ottenuti dei segni “+”.

Il conseguimento di tre segni “+” comporta l’attribuzione di una “stelletta” aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di  tre “stellette”.

Si potrà ottenere un segno “+” al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:



a) adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;



b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;



c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;



d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità;



e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);



f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche;



g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.



Ai fini dell’incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo,  l’impresa potrà conseguire un segno “+ “ ove dimostri di aver denunciato all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori. L’attribuzione del segno “+” in questo caso è subordinata all’esercizio dell’azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.

Il punteggio può essere ridotto di un segno “+ “ ove nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro.

L’accertamento non potrà in ogni caso determinare una riduzione del punteggio base pari a una “stelletta”.

Il rating, inoltre, non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità, invece, potrà essere attribuito anche alle imprese sottoposte a sequestro o confisca e reinserite nel circuito della legalità, attraverso l’affidamento ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

Sarà, inoltre, attribuito nel caso in cui i beni aziendali oggetto di confisca siano stati destinati, mediante provvedimento dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, all’affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche.

L’Autorità delibera l’attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutte le informazione necessarie, dopo aver trasmesso una copia dell’istanza al Ministero dell’Interno e al Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui, nel corso dell’iter emergano osservazioni da parte degli organi ministeriali, il termine per l’attribuzione del rating viene prorogato di trenta giorni.

Tra le modifiche del nuovo regolamento si evidenziano quelle all’articolo 5, commi 3-bis e 3-ter:



3-bis. Ai fini delle valutazioni in ordine all'attribuzione del rating, l'Autorità può sottoporre ai Ministeri dell'interno e della giustizia richieste di informazioni e/o di pareri sia su questioni di carattere generale che su singoli aspetti attinenti le domande ricevute.



3-ter. Ove emergano o vengano segnalati da istituzioni preposte al controllo della legalità elementi o comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle richieste di attribuzione del rating, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalità informatori dell'ordinamento, l'Autorità sospende il procedimento per un periodo di tempo non superiore ai dodici mesi, prorogabile motivatamente in casi di particolare gravità, al fine di svolgere i necessari accertamenti.



Questa nuova versione è stata adeguata all’articolo 213, comma 7 del Codice dei contratti in cui è previsto che l’ANAC deve collaborare con l’AGCM per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “rating di legalità” delle imprese.

Il rating ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

In caso di perdita di uno dei requisiti minimi, necessari per ottenere una “stelletta”, l’Autorità dispone la revoca del rating.

Se vengono meno i requisiti in merito ai quali l’azienda ha ottenuto un punteggio più alto l’AGCM dispone la riduzione del raiting attribuito.

L’Autorità pubblicherà sul proprio sito, mantenendolo aggiornato, l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.

Interessante, per ultimo, la modifica introdotta all’articolo 8 con cui è previsto che “le iscrizioni relative alla revoca e all’annullamento permangono nell’elenco sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a sei mesi”.



[1] Nel prosieguo del presente lavoro indicata come Autorità o AGCM.
[2] Decreto interministeriale emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico. Si tratta di un vero e proprio Regolamento ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
[3] Leggendo il Comunicato stampa della Banca D’Italia del 09.11.2016 su un totale di 1.378 imprese dotate di rating
di legalità, che hanno richiesto e ottenuto un finanziamento presso il sistema bancario, il possesso
del rating ha generato benefici per circa il 50% di tali imprese attraverso:
-          431 casi di riduzione dei tempi;
-          161 casi di riduzione dei costi;
-          419 casi di migliori condizioni economiche concesse.
[4] Per finanziamenti erogati dalla P.A. si intende la concessione ad un’impresa di un beneficio ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 123/1998, che può essere attribuito sotto forma di contributo in conto capitale; contributo in conto interessi; bonus fiscale; credito d’imposta; concessione di garanzie; finanziamento agevolato.
[5] Art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
[6] Art. 93, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
[7] Art. 83, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
[8] Provvedimento inoppugnabile o confermato con sentenza passata in giudicato.
[9] Con la Legge di Stabilità 2016 il limite uso denaro contante è di 3 mila euro, fatta eccezione per i money transfer e assegni, per i quali il limite rimane di 999,99 euro.
[10] Autorità nazionale anticorruzione.

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