Accertamento e costi pluriennali: i chiarimenti della Corte di Cassazione
In
ipotesi di costi che danno luogo a diritto a deduzione frazionata in più anni,
a titoli di quote di ammortamento, la decadenza (del potere di accertamento) in
danno dell’Agenzia deve necessariamente maturare con il decorso del 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti:
così la Cassazione con la sentenza n. 9993/2018 risolve il discusso problema
dell’accertamento in caso di costi pluriennali.
Per
loro natura, i costi ad utilità pluriennale possono essere dedotti in parte in
esercizi successivi rispetto a quello di sostenimento del costo, attraverso
l’imputazione di quote di ammortamento specifiche in più anni. Proprio in virtù
di ciò, l’Agenzia dell’Entrate, in fase di controllo, si appella al criterio
dell’autonomia dei periodi d’imposta (art. 7 DPR 917/1986), secondo cui a
ciascun periodo corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, ma il criterio
non è utilizzabile in maniera assoluta ed incondizionata, ed è infatti non lo è
al caso in questione.
La
Cassazione ribadisce, infatti, la necessità di limitare l’azione esecutiva
dell’Amministrazione finanziaria per termini eccessivamente lunghi e dilatati, evitando
così controlli “infiniti” nel tempo, assicurando il rispetto dei termini di
decadenza dell’accertamento come previsti dall’art. 43 del DPR 600/1973 che
stabilisce la possibilità di notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto in
caso di omessa presentazione), fino al periodo d’imposta 2015 e entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o settimo in caso di dichiarazione nulla o omessa, per i periodi
d’imposta dal 2016 in poi.
L’Amministrazione
finanziaria può dunque contestare l’imputazione di un costo pluriennale solo nell’anno
di iscrizione di questo in bilanci, in questo modo le quote di ammortamento
degli anni successivi saranno indeducibili.
Se,
invece, l’amministrazione finanziaria non contesta l’iscrizione degli oneri
pluriennali nell’anno di prima iscrizione, le quote d’ammortamento imputate
negli esercizi successivi, saranno deducibili e potranno essere contestate solo
in caso di errore nei criteri di calcolo o si deduzione pro-quota eccessiva
rispetto alle modalità previste dal TUIR.
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